Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Firenze, avverso e per l'annullamento degli articoli 2, lett. a) e d), 3, 5, commi 1, e 2 e 11, lett. h) del 21 febbraio 2005, n. 20 (pubbl. in B.U.R. del 7 febbraio 2005, n. 8) recante «Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002», 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro, per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. l) della Costituzione nonche' dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e cio' a seguito e in forza della delibera del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 2005, che ha disposto per l'impugnativa di detta legge. Con la legge in epigrafe la Regione Toscana ha apportato modifiche alla legge regionale n. 32 del 2002, in materia di occupazione e mercato del lavoro. In particolare l'art. 1 modifica il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002, aggiungendo agli obiettivi cui si ispirano gli interventi della regione previsti dal citato comma 4 anche il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuita' lavorativa e la promozione di azioni di pari opportunita' e qualita' delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati. Vengono aggiunti nella legge regionale n. 32/2002 gli articoli 18-bis e 18-ter, riguardanti gli obiettivi della formazione nell'apprendistato e la disciplina dell'apprendistato. Sono altresi' inseriti gli articoli 20-bis e 20-ter: il primo sostituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della regione, il secondo istituisce l'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro. Con l'art. 8 e' prevista l'aggiunta, sempre nella legge regionale n. 32/2002, dell'art. 21-bis, riguardante le convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili. In ragione dell'inserimento di queste norme, sono poi apportate modifiche al comma 5 dell'art. 32 legge regionale n. 32/2002. La legge della regione de qua, peraltro, eccede dalle competenze regionali, in quanto alcune disposizioni ledono la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione e altre violano alcuni principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro, da considerarsi standards uniformi sull'intero territorio, nazionale, dettati dal d.lgs. n. 276/2003, ritenuto legittimo dalla recente sentenza n. 50 del 2005 della Corte costituzionale. In particolare si rileva che: l'art. 2 lett. a) e d), prevedendo la valorizzazione e la certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato e la individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la capacita' formativa delle imprese, viola l'art. 117, comma 2, della Costituzione lett. l), il quale attribuisce allo Stato competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. Infatti come affermato dalla Carte costituzionale nella sentenza n. 359 del 2003, e recentemente ribadito nella sentenza n. 50 del 2005, «I contratti a contenuto formativo, tradizionalmente definiti a causa mista, rientrano pur sempre nell'ampia categoria dei contratti di lavoro, la cui disciplina fa parte dell'ordinamento civile e spetta alla competenza esclusiva della Stato»; l'art. 3, ove si prevede che la regione disciplina i profili formativi e le modalita' organizzative dell'apprendistato con il regolamento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002, approvato dalla giunta «sentiti gli organismi rappresentativi delle parti sociali», contrasta con gli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del 2003, che rispettivamente per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'alta formazione prevedono «l'intesa» avvera «l'accordo» con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, e dunque forme di maggiore coinvolgimento delle parti sociali. Il medesimo art. 3 contrasta altresi' con l'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003, in quanto nel disciplinare l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione non fa riferimento ne' alle intese con le amministrazioni della Stato, che «costituiscono corretta attuazione del principio di leale collaborazione» (Corte costituzionale sentenza n. 50 del 2005), ne' al rispetto dei principi e criteri direttivi dettagliatamente indicati dall'art. 48, comma 4; l'art. 5, comma 1, che istituisce l'albo regionale delle agenzie per il lavoro, contrasta con gli artt. 4, comma 1 e 6, comma 7, del d.lgs. n. 276/2003, che istituiscono l'albo nazionale delle agenzie per il lavoro e prevedono che la regione quando concede l'autorizzazione provvede alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali «per l'iscrizione delle agenzie in un'apposita sezione regionale nell'albo di cui all'art. 4». Il medesimo art. 5, comma 2, che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle competenze professionali e dei requisiti dei locali per l'autorizzazione regionale, contrasta con l'art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 276 del 2003, come integrato dal successivo decreto ministeriale di attuazione 5 maggio 2004, il quale negli artt. 1, 2 e 3 ha definito le competenze professionali e i requisiti dei locali che le agenzie di somministrazione di lavoro devono possedere ai fini dell'autorizzazione; l'art. 11, lett. h), che demanda ad un successivo regolamento regionale la definizione delle «modalita' per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attivita' di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale», contrasta con l'art. 6, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 276/2003. Infatti tale articolo prevede da un lato che le autorizzazioni regionali vadano rilasciate unicamente per quei soggetti che le richiedano, con esclusione quindi dei soggetti titolari di autorizzazione nazionale, dall'altro che dette autorizzazioni siano comunicate al Ministero del lavoro.