Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

    Contro  Regione  Toscana,  in persona del Presidente della giunta
regionale  pro tempore, domiciliato per la carica in Firenze, avverso
e  per l'annullamento degli articoli 2, lett. a) e d), 3, 5, commi 1,
e  2 e 11, lett. h) del 21 febbraio 2005, n. 20 (pubbl. in B.U.R. del
7  febbraio  2005,  n. 8)  recante «Modifiche alla legge regionale 26
luglio  2002»,  32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana
in   materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione
professionale  e  lavoro)  in  materia  di  occupazione e mercato del
lavoro,  per  violazione  degli articoli 117, comma 2, lett. l) della
Costituzione nonche' dei principi fondamentali in materia di tutela e
sicurezza  del  lavoro e cio' a seguito e in forza della delibera del
Consiglio  dei  ministri  in  data 24 marzo 2005, che ha disposto per
l'impugnativa di detta legge.
    Con  la  legge  in  epigrafe  la  Regione  Toscana  ha  apportato
modifiche  alla  legge  regionale  n. 32  del  2002,  in  materia  di
occupazione e mercato del lavoro. In particolare l'art. 1 modifica il
comma  4  dell'art. 1  della  legge regionale n. 32/2002, aggiungendo
agli  obiettivi cui si ispirano gli interventi della regione previsti
dal citato comma 4 anche il rafforzamento delle politiche di sostegno
alla  continuita'  lavorativa  e  la  promozione  di  azioni  di pari
opportunita'  e  qualita'  delle  condizioni lavorative dei cittadini
immigrati.  Vengono  aggiunti  nella  legge  regionale n. 32/2002 gli
articoli  18-bis e 18-ter, riguardanti gli obiettivi della formazione
nell'apprendistato  e la disciplina dell'apprendistato. Sono altresi'
inseriti  gli  articoli  20-bis e 20-ter: il primo sostituisce l'albo
regionale  delle  agenzie  per  il  lavoro che operano nel territorio
della  regione, il secondo istituisce l'elenco regionale dei soggetti
accreditati a svolgere servizi al lavoro.
    Con l'art. 8 e' prevista l'aggiunta, sempre nella legge regionale
n. 32/2002,   dell'art. 21-bis,   riguardante   le   convenzioni  per
l'inserimento  lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili.
In  ragione  dell'inserimento  di  queste  norme,  sono poi apportate
modifiche al comma 5 dell'art. 32 legge regionale n. 32/2002.
    La  legge della regione de qua, peraltro, eccede dalle competenze
regionali,   in  quanto  alcune  disposizioni  ledono  la  competenza
esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  ordinamento civile ai sensi
dell'art. 117,  comma  2, lett. l) della Costituzione e altre violano
alcuni  principi  fondamentali  in  materia di tutela e sicurezza del
lavoro,  da  considerarsi  standards uniformi sull'intero territorio,
nazionale,  dettati  dal d.lgs. n. 276/2003, ritenuto legittimo dalla
recente  sentenza  n. 50  del  2005  della  Corte  costituzionale. In
particolare si rileva che:
        l'art. 2  lett.  a)  e  d), prevedendo la valorizzazione e la
certificazione dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato
e la individuazione dei criteri e dei requisiti di riferimento per la
capacita'  formativa  delle imprese, viola l'art. 117, comma 2, della
Costituzione  lett.  l),  il  quale attribuisce allo Stato competenza
esclusiva in materia di ordinamento civile.
    Infatti  come affermato dalla Carte costituzionale nella sentenza
n. 359  del  2003,  e  recentemente ribadito nella sentenza n. 50 del
2005, «I contratti a contenuto formativo, tradizionalmente definiti a
causa  mista, rientrano pur sempre nell'ampia categoria dei contratti
di  lavoro,  la  cui  disciplina  fa  parte dell'ordinamento civile e
spetta alla competenza esclusiva della Stato»;
        l'art. 3,  ove si prevede che la regione disciplina i profili
formativi  e  le  modalita'  organizzative  dell'apprendistato con il
regolamento  di  cui  all'art. 32  della  legge regionale n. 32/2002,
approvato  dalla  giunta «sentiti gli organismi rappresentativi delle
parti sociali», contrasta con gli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 276 del
2003,  che  rispettivamente per l'apprendistato professionalizzante e
per l'apprendistato per l'alta formazione prevedono «l'intesa» avvera
«l'accordo»  con  le  associazioni  dei  datori  e  dei prestatori di
lavoro,  e  dunque  forme  di  maggiore  coinvolgimento  delle  parti
sociali.  Il  medesimo art. 3 contrasta altresi' con l'art. 48, comma
4, del d.lgs. n. 276/2003, in quanto nel disciplinare l'apprendistato
per  l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione non
fa  riferimento  ne'  alle intese con le amministrazioni della Stato,
che   «costituiscono  corretta  attuazione  del  principio  di  leale
collaborazione»  (Corte  costituzionale sentenza n. 50 del 2005), ne'
al   rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  dettagliatamente
indicati dall'art. 48, comma 4;
        l'art. 5,  comma  1,  che  istituisce  l'albo regionale delle
agenzie  per il lavoro, contrasta con gli artt. 4, comma 1 e 6, comma
7,  del  d.lgs.  n. 276/2003, che istituiscono l'albo nazionale delle
agenzie  per  il  lavoro  e  prevedono  che la regione quando concede
l'autorizzazione  provvede alla comunicazione al Ministero del lavoro
e   delle  politiche  sociali  «per  l'iscrizione  delle  agenzie  in
un'apposita  sezione  regionale  nell'albo  di  cui  all'art. 4».  Il
medesimo  art. 5,  comma  2, che demanda ad un successivo regolamento
regionale   la  definizione  delle  competenze  professionali  e  dei
requisiti  dei  locali  per l'autorizzazione regionale, contrasta con
l'art. 5,  comma  1,  lettera  c)  del  d.lgs.  n. 276 del 2003, come
integrato  dal successivo decreto ministeriale di attuazione 5 maggio
2004,  il  quale  negli  artt. 1,  2  e  3  ha definito le competenze
professionali   e   i   requisiti   dei  locali  che  le  agenzie  di
somministrazione    di    lavoro    devono    possedere    ai    fini
dell'autorizzazione;
        l'art. 11, lett. h), che demanda ad un successivo regolamento
regionale  la  definizione  delle  «modalita'  per  la  concessione a
soggetti  pubblici  e  privati  dell'autorizzazione  a  svolgere  nel
territorio  regionale  l'attivita'  di  intermediazione, di ricerca e
selezione  del  personale  e  di  supporto  alla  ricollocazione  del
personale»,   contrasta   con  l'art. 6,  commi  6  e  7  del  d.lgs.
n. 276/2003.  Infatti  tale  articolo  prevede  da  un  lato  che  le
autorizzazioni   regionali  vadano  rilasciate  unicamente  per  quei
soggetti  che  le  richiedano,  con  esclusione  quindi  dei soggetti
titolari   di   autorizzazione   nazionale,   dall'altro   che  dette
autorizzazioni siano comunicate al Ministero del lavoro.